STATUTO della Associazione
"SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA ETS"
anche in breve “S.M.O. ETS”
********************************************
ARTICOLO 1 - Denominazione
La "SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA ETS" - in breve "S.M.O. ETS." (detta in seguito anche “SMO” oppure "S.M.O." oppure anche "Associazione") è un’associazione senza scopo di lucro la cui mission è svolgere attività didattica e formativa in ambito sanitario, ispirandosi a criteri di natura civica, solidaristica e di utilità sociale. Ex "Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio" (S.M.O.R.R.L.) ed erede della secolare attività della "Scuola Clinica" che dal 1824 operava presso l’Ospedale di Santo Spirito in Sassia in Roma, per la sua peculiare funzione didattica la SMO è stata riconosciuta dalla Regione Lazio quale "Istituzione di riferimento e di consulenza per la programmazione, l'organizzazione delle attività di formazione permanente dei medici in servizio, degli altri sanitari laureati e del personale paramedico" (D.G.R. 27 dicembre 1989 n. 12581).
La SMO risulta iscritta al n.55 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.
La SMO è "Provider" accreditato del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), già iscritta al n. 471 dell’Albo dei "Provider nazionali” per le tipologie di formazione previste per tutte le professioni sanitarie.
ARTICOLO 2 - Sede e durata
L’Associazione ha sede in Roma (RM), Borgo S. Spirito numero civico 3 (tre) presso la struttura ospedaliera dell'Ospedale Santo Spirito in Saxia, ed ha durata illimitata.
Le variazioni dell’indirizzo della sede dell’Associazione all’interno del Comune in cui essa è stata precedentemente fissata non costituiscono modificazioni del presente Statuto.
ARTICOLO 3 - Scopo e Attività Istituzionali
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilitàsociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, della formazione post-universitaria ai sensi dall'art. 5, lett. g), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dell’aggiornamento e formazione professionale continua in materie sanitarie nonché della ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dall'art. 5, lett. h), di detto Decreto Legislativo. Nello specifico, l’attività istituzionale della SMO consiste nella didattica e nell’aggiornamento di laureati e laureandi in discipline sanitarie, biologiche e farmaceutiche; a tal fine, la SMO può:
- realizzare strumenti divulgativi, formativi e di aggiornamento rivolti alle figure professionali come sopra identificate e ai mezzi di informazione;
- organizzare corsi, convegni, seminari e forum residenziali o a distanza, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella relativa all’Educazione Continua in Medicina (ECM), e delle linee di indirizzo emanate dagli organismi preposti alla tutela della salute e alla formazione degli operatori sanitari;
- promuovere iniziative finalizzate alla formazione teorico-pratica dei laureati e laureandi in discipline a indirizzo sanitario;
- collaborare con Autorità e Istituzioni Pubbliche o Private, sia nazionali che internazionali, operanti in ambito socio-sanitario.
Nello svolgimento delle proprie attività l’Associazione può avvalersi della collaborazione di volontari e associazioni di volontariato.
La SMO può finanziare le attività di cui sopra attraverso le proprie risorse economiche, nonché attraverso lasciti e donazioni, nonché contributi senza corrispettivo provenienti da Soci, Enti pubblici e privati, persone fisiche ed in particolare avvalendosi anche di contributi erogati da aziende operanti nel settore sanitario e biotecnologico.
L’accettazione delle donazioni deve essere sottoposta alla valutazione del Comitato Etico e non può prescindere dal parere favorevole dello stesso. Per lo svolgimento delle attività di segreteria la SMO può avvalersi di personale da impiegare con rapporto di lavoro regolato dalla normativa vigente.
Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
ARTICOLO 4 - Risorse economiche, Patrimonio ed Esercizio dell’Associazione.
Il patrimonio della SMO, formato dal suo fondo di dotazione, potrà essere incrementato o decrementato nel corso del tempo in rapporto ad avanzi o disavanzi di gestione. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e potrà essere, altresì, incrementato da entrate, proventi, ricavi, rendite comunque denominate, derivanti dal patrimonio medesimo dell’Ente stesso.
La SMO potrà svolgere attività di raccolta fondi, anche in modo non occasionale ed organizzato, nel rispetto dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017.
Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituiti da:
- Fondo di Dotazione, pari al patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (in seguito RUNTS), il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o da società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure da una situazione patrimoniale dell'Associazione, aggiornata a non più di 120 giorni, completa della relazione dell’organo di revisione che ne attesta la corretta compilazione. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che esso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, o, in caso di sua inerzia, il Collegio dei Revisori dei Conti, devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;
- quote di iscrizione a corsi, simposi, iniziative didattiche e altre attività promosse dalla SMO in linea con le sue finalità istituzionali;
- quote associative;
- proventi da attività di interesse generale;
- proventi da pubblicazioni di testi scientifici riguardanti materie sanitarie;
- proventi da attività secondarie;
- proventi derivanti da raccolte fondi;
- donazioni provenienti dal 5x1000 (cinque per mille);
- contributi provenienti dallo Stato, enti pubblici, organismi europei e internazionali, pubbliche amministrazioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- ogni altra forma di contributo, finanziamento e apporto pubblico o privato purché consentiti dalla legge e in linea con i principi etici che regolano l’attività della SMO.
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'articolo 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:
- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 (quattro) punti al tasso annuo di riferimento.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
L’esercizio associativo o Bilancio è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente. Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali nonché da una relazione dell’Organo di Controllo e/o del Revisore con le sue eventuali osservazioni.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel RUNTS a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel RUNTS il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di
Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.
ARTICOLO 5 - Organi Statutari
Gli Organi statutari dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci Ordinari;
- il Consiglio Direttivo (in breve D.)
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (in breve R.C.);
- il Comitato esecutivo (in breve EX.)
- il Comitato Etico (in breve E.).
ARTICOLO 6 - Soci Ordinari
Possono essere ammessi alla SMO quali Soci Ordinari, senza discriminazioni né limitazioni, coloro che svolgono attività scientifica, didattica o professionale in ambito sanitario essendo provvisti di laurea in discipline mediche, biologiche e farmaceutiche. È facoltà del C.D. prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione, domande pervenute da soggetti in possesso di lauree differenti da quelle predette purché abbiano svolto documentata attività in ambito sanitario. Gli aspiranti Soci devono presentare formale domanda al Presidente, nella quale devono dichiarare di conoscere e approvare lo Statuto. La domanda, alla quale dovrà essere allegato un sintetico curriculum dimostrativo dell’attività svolta, dovrà essere valutata e accettata dal C.D. Il C.D. valuterà le domande di ammissione pervenute nel corso della sua prima riunione utile o appositamente convocata. I Soci Ordinari si dividono in Soci Ordinari Docenti e Soci OrdinariNon Docenti. Il Socio Ordinario Docente è il Socio Ordinario che ha svolto attività didattica per la SMO nell’ultimo biennio. Tutti i Soci Ordinari, sia docenti che non docenti, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. Ciascun socio ordinario ha diritto-dovere di partecipare alla vita dell'associazione e ha diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Socio Ordinario Docente decade da tale qualifica, pur mantenendo quella di Socio Ordinario, per sua inattività didattica manifestata negli ultimi due anni.
Tutti i soci ordinari, sia docenti che non docenti, perdono la loro qualifica per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi. Gli stessi possono essere riammessi previa corresponsione delle quote dovute. Il contributo associativo annuale non è trasferibile né rimborsabile.
ARTICOLO 7 - Soci Sostenitori
Sono tali le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Associazioni che sostengono, finanziariamente o attivamente, l’attività della SMO. Per diventare Socio Sostenitore occorre presentare domanda al C.D., che dovrà accettare la candidatura a maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti). I Soci Sostenitori non sono tenuti al pagamento di quote sociali, non hanno diritto di voto e possono avanzare al C.D. osservazioni e proposte.
ARTICOLO 8 - Volontari
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
ARTICOLO 9 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci, convocabile, in presenza o in video-conferenza nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, o il Notaio nei casi previsti dalla Legge, è la riunione in forma collegiale dei Soci Ordinari della SMO alla quale, su decisione a maggioranza dei componenti il C.D., possono essere invitati anche i Soci Sostenitori. Essa è convocata e presieduta dal Presidente della SMO. o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente. A essa sono demandate tutte le decisioni concernenti le attività di istituto. Essa discute e delibera su tutte le tematiche all’ordine del giorno. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno e comunque entro 4 mesi dalla chiusura di esercizio. L’Assemblea è altresì convocata se ne viene fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti il C.D. o da 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto al momento della richiesta. L’Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata mediante comunicazione nella quale devono essere specificati gli argomenti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione può avvenire mediante lettera raccomandata A/R o per messaggio di posta elettronica certificata (PEC). L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno devono essere pubblicati sul sito web della SMO. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei Soci Ordinari Docenti più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti; nell’uno e nell’altro caso i Soci partecipanti all’Assemblea devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali. È ammesso il voto per delega. Ciascun Socio ammesso e partecipante all’Assemblea può rappresentare fino a due Soci assenti purché siano in regola con le quote sociali; alla delega, sulla quale il delegante dovrà apporre firma e data, dovrà essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.
ARTICOLO 10 - Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria approva i bilanci preventivi e il rendiconto consuntivo, nomina i componenti del C.D. e del Collegio dei Revisori dei Conti a seguito di elezioni con voto segreto, discute i programmi dell’Associazione e si esprime su quanto specificato nell’ordine del giorno. Le decisioni dell’Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea ordinaria potrà assumere anche carattere straordinario ove vengano messi all’ordine del giorno argomenti per i quali è richiesta la convocazione di un’Assemblea straordinaria o specifiche materie alla stessa rimesse per legge o per Statuto. Ogni Socio Ordinario Docente partecipante all’Assemblea ordinaria ha diritto a un voto. In caso di parità il voto del Presidente è vincolante e lo stesso non può astenersi. È ammesso il voto per delega fino a un massimo di due per ciascun socio partecipante all’Assemblea con i vincoli e le caratteristiche indicate nell’articolo 9 del presente statuto.
ARTICOLO 11 - Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento, sulla sua messa in liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, nonché sulla chiusura della S.M.O.
Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide in prima convocazione in presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o intervenuti in assemblea.
Ogni partecipante all’Assemblea straordinaria ha diritto a un voto. In caso di parità il voto del Presidente è vincolante e lo stesso non può astenersi. È ammesso il voto per delega fino ad un massimo di due per ciascun socio partecipante all’assemblea con i vincoli e le caratteristiche indicate nell’articolo 9 del presente statuto.
ARTICOLO 12 - Recesso ed esclusione
La qualifica di socio è a tempo indeterminato, ma il socio può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il socio che sia venuto meno ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.
ARTICOLO 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (in breve "C.D.") è l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione; esso è composto da 16 (sedici) membri, di cui 10 (dieci) elettivi e 6 (sei) di diritto consultivi. Esso si riunisce in presenza o in video-conferenza nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, o il Notaio nei casi previsti dalla Legge, Sono membri di diritto:
- il Direttore Generale della A.S.L. di pertinenza territoriale della SMO o un suo delegato;
- il rappresentante del Ministero della Salute;
- il rappresentante dell’Assessorato alla Salute della Regione Lazio;
- il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) di Roma e Provincia o un suo delegato;
- il Presidente dell’Accademia Lancisiana o un suo delegato;
- il Past-President (ex. Presidente) della SMO.
Nel caso in cui cambino le denominazioni riportate ai punti da 1 a 4 si farà riferimento alle istituzioni e alle figure equivalenti. Per essere eleggibile in seno al C.D., considerate le finalità esclusivamente mediche e la natura della SMO, occorre essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia oppure in Odontoiatria ed essere ospedaliero in servizio attivo o in quiescenza. Uno dei dieci posti elettivi del C.D. può essere ricoperto da un Medico di Medicina Generale, purché Socio Ordinario Docente.
I 10 (dieci) componenti elettivi del Consiglio Direttivo (C.D.) sono individuati mediante elezione da tenersi con cadenza quadriennale fra i Soci Ordinari Docenti eleggibili ed in regola con il pagamento delle quote sociali; restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili anche non consecutivamente per non più di 3 (tre) volte. Risultano eletti i 10 (dieci) aventi diritto al voto che hanno raggiunto il maggior numero di consensi; nel caso in cui 2 (due) nominativi ottengano lo stesso numero di voti, la precedenza in graduatoria spetta a chi ha maggiore anzianità all’interno della SMO e in caso di pari anzianità prevale quella anagrafica. Nel corso della prima riunione del C.D., presieduta dal Presidente uscente o, in caso di sua indisponibilità, dal Consigliere neoeletto con maggiore anzianità anagrafica, vengono nominati il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere tra i 10 (dieci) Consiglieri elettivi che hanno ottenuto il maggior numero di voti; tali nomine possono avvenire all’unanimità o, alternativamente, a maggioranza di consenso.
Il C.D. nomina un Segretario nel corso della seduta di insediamento su proposta del neo-Presidente; può essere individuato al di fuori dei componenti il C.D. e, in tal caso, non ha diritto di voto.
Il C.D. è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe dei Consiglieri elettivi assenti. Le decisioni del C.D. sono valide quando intervengono alla votazione almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente, è vincolante e lo stesso non può astenersi. Spetta al C.D. compiere tutti gli atti necessari per il regolare svolgimento delle sue attività, così come identificate nel precedente articolo 3. A tale riguardo redige, quando necessario, uno o più regolamenti interni operativi per l’ordinato e regolare svolgimento delle attività e dei compiti della S.M.O. Spetta altresì al C.D. la nomina a maggioranza degli aventi diritto al voto del Consigliere elettivo facente parte del Comitato Esecutivo (CEX).
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari, qualora essi non garantiscano l’equilibrio patrimoniale e finanziario dell’Associazione ovvero comportino oneri gestionali eccessivi o non siano in linea con i principi etici che regolano l’attività della SMO.
ARTICOLO 14 - Presidente
Il Presidente deve possedere i seguenti requisiti:
- essere laureato in Medicina e Chirurgia;
- aver ricoperto, in una struttura assistenziale pubblica, un ruolo con responsabilità organizzativa;
- avere svolto documentata attività didattica e/o scientifica.
Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede, curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica per 4(quattro) anni ed è rieleggibile.
Il Presidente assume di diritto la rappresentanza legale della SMO e convoca il C.D. almeno 2 (due) volte l’anno. L’avviso di convocazione può avvenire mediante lettera raccomandata AR o per messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata mediante comunicazione nella quale devono essere specificati gli argomenti all’ordine del giorno. Nel caso di vacanza nella carica di Presidente o di dimissioni dello stesso ne assume le funzioni, sino al termine dell’assenza, il Vice-Presidente. In caso di dimissioni o vacanza di un componente elettivo del C.D., subentra il primo dei non eletti che assume l’anzianità dell’uscente.
ARTICOLO 15 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e da un Consigliere elettivo nominato dal C.D. Tale comitato, convocabile anche telefonicamente dal Presidente tutte le volte in cui lo ritenga necessario o opportuno, ha il compito di rendere esecutive le decisioni del C.D.. Viene, altresì, convocato quando, a giudizio insindacabile del Presidente, occorra prendere decisioni urgenti o indifferibili. Le decisioni del Comitato Esecutivo dovranno comunque essere sottoposte all’attenzione o alla ratifica del C.D. in occasione della prima seduta utile.
ARTICOLO 16 - Collegio dei Revisori dei Conti
I componenti dell’Organo di controllo Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) e/o di revisione legale obbligatori per legge o facoltativamente proposti vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) è l’Organo di Controllo dell’Associazione; esso è composto da 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea dei Soci Ordinari fra non soci ed iscritti all’Elenco dei Revisori Legali. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) ha il compito di:
- controllare la gestione economica, patrimoniale, amministrativa e contabile della SMO;
- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- predisporre la relazione annuale al bilancio consuntivo;
- vigilare sulla consistenza di cassa e sull'operato del Tesoriere;
- segnalare al C.D. carenze e irregolarità riscontrate:
- richiedere al contempo l’adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo la realizzazione e l’efficacia;
- ottemperare a ogni altra competenza dalla legge allo stesso organo delegata. Qualora consentito dalla normativa vigente, sarà possibile, in alternativa alla nomina di un C.R.C., nominare un Revisore Unico, avente le stesse funzioni e caratteristiche sopra delineate.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dalla Legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea dei Soci Ordinari nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo.
ARTICOLO 17 - Comitato Scientifico
È istituito un Comitato Scientifico (C.S.) per verifica e controllo di quanto svolto dalla SMO in ottemperanza a quanto di sua competenza rispetto ai contenuti degli articoli 1 e 3 del presente Statuto. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e, specificatamente, dovrà esprimersi sulla validità scientifica dei nuovi corsi proposti. Il suo parere non è vincolante per l’accoglimento delle proposte di nuovi corsi formativi da parte del Consiglio Direttivo. Il C.S. è composto da non meno di 3 (tre) e non oltre 5 (cinque) membri, oltre al Presidente della SMO che è Presidente di diritto del Comitato Scientifico. Possono far parte del C.S. i Soci Ordinari Docenti e soggetti esterni alla SMO con profilo idoneo a favorire e realizzare le attività della SMO, così come previste nell’articolo 3 del presente statuto. Il numero dei componenti esterni deve essere tale da non costituire maggioranza all’interno del Comitato Scientifico. I componenti sono nominati dal C.D.; la durata del loro mandato non può andare oltre quella del C.D. che li ha nominati e sono rinominabili. Nomine e numero spettano al C.D. sulla base di una lista formulata secondo le indicazioni dei componenti il C.D., ciascuno dei quali può proporre un solo nominativo. Ove non si possa avere una scelta condivisa, spetta al Presidente stabilire il numero dei componenti e sceglierli tra i nominativi della lista predetta. Analoga procedura dovrà essere seguita ove fosse necessario sostituire uno dei componenti il Comitato Scientifico. Il Presidente della SMO individua un segretario del C.S. tra i suoi componenti. Il Presidente della SMO riunisce di norma il C.S. due volte l’anno.
ARTICOLO 18 - Etica del Comportamento
I Soci sono tenuti a operare nel rispetto del vigente Codice di Deontologia Medica. In particolare, nell’esercizio delle proprie funzioni e attività, i Soci devono avere un comportamento improntato a lealtà, correttezza, onestà, imparzialità, professionalità, trasparenza, riservatezza, diligenza, reciproco rispetto e dedizione alle persone malate. I Soci devono altresì tutelare la reputazione della SMO e non possono utilizzarne il logo e il nome per attività e fini differenti da quelli istituzionali.
ARTICOLO 19 - Comitato Etico
Il Comitato Etico (C.E.), costituito da un Presidente e da due Componenti, è l’organo che, su richiesta del C.D., si esprime su problematiche eticocomportamentali e su eventuali inadempienze dei Soci rispetto a quanto oggetto dell’articolo 18. Il C.E. dovrà altresì esprimersi su quanto previsto dal successivo articolo 20. In occasione del suo insediamento, il Presidente della SMO propone e nomina, sentito il parere non vincolante dei Consiglieri, il Presidente e i due Componenti del C.E., il primo esterno al C.D., i secondi interni al C.D. Durata e composizione del C.E. coincidono con la durata del mandato del Presidente proponente e nominante.
ARTICOLO 20 - Devoluzione
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
ARTICOLO 21 - Riferimenti Normativi
Quanto non previsto o non pienamente espresso dal presente Statuto verrà disciplinato secondo quanto stabilito in materia dal Codice Civile Italiano o da leggi speciali in materia di Enti del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).
ARTICOLO 22 - Norme Transitorie
Il C.D. in essere al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto rimane immutato e mantiene inalterate funzioni, attribuzioni e prerogative fino al suo rinnovo in occasione delle successive elezioni che avvengono con cadenza quadriennale.
F.to Umberto Recine
F.to Giorgio Rizzo Notaio – I.S.